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Principi sui contratti “di durata” per l’esistenza della persona (IT)

April 01, 2018 By: udo.reifner Category: 1.2 LTC Principles

1. Contratti “di durata” per l’esistenza della persona: i contratti di durata per l’esistenza della persona sono contratti socialmente rilevanti i quali hanno per oggetto la soddisfazione di esigenze delle persone relative a beni e servizi primari, al lavoro ed alla capacità economica necessaria allo sviluppo della persona come individuo e nella sua vita di relazione.

2. Dimensione umana: punto di riferimento centrale dei contratti per l’esistenza della persona è la persona umana colta nella sua concreta realtà materiale e culturale. Il diritto non deve, quindi, preoccuparsi di regolare soltanto la conclusione del contratto, ma soprattutto la cooperazione duratura tra le parti facendo sì che essa non sia compromessa o distorta dalla eventuale differenza di potere (contrattuale) indotta dai rapporti di forza che sussistono tra le parti stesse. Si deve tener conto anche dei rapporti personali altamente significativi per la vita delle persone (come ad esempio, le relazioni familiari).

3. Durata: deve essere tutelato l’affidamento reciproco tra le parti circa il permanere nel tempo del contratto per l’esistenza della persona (prevedendo, ad esempio, una tutela in caso di recesso), in modo tale che il recesso o la risoluzione del contratto abbiano effetto solo “ex nunc”. Tale regola può essere derogata dall’autonomia privata solo per i casi in cui lo scioglimento anticipato del rapporto risulta necessario per non mortificare la libertà di decisione e di azione delle persone.

4. Collegamento contrattuale: il fatto che i contratti per l’esistenza della persona si inseriscano in una rete di contratti impone di affrontare le questioni giuridiche che li riguardano considerando sistematicamente anche il collegamento negoziale.

5. Farsi carico della situazione della controparte: la messa a disposizione di beni e di possibilità di godimento a favore di consumatori e lavoratori presuppone la disponibilità a farsi carico in modo solidale della tutela della parte più debole, con riguardo alla sua integrità fisica e morale. Tenendo conto del tipo, della durata e dell’importanza di tali contratti per le condizioni di vita degli interessati, la legge e le discipline collettive devono prevedere in modo inderogabile, vari gradi di rispetto e protezione della controparte.

6. Uso produttivo: chi nell’ambito di contratti per l’esistenza della persona concede l’utilizzazione di beni o la disponibilità di denaro deve astenersi dal fare tutto ciò che possa compromettere gli scopi cooperativi degli stessi.

7. Dimensione collettiva e clausole etiche: i lavoratori dipendenti ed i consumatori possono pretendere che lo Stato predisponga e prenda in considerazione nelle fasi della conclusione, dello svolgimento e della cessazione dei contratti per l’esistenza della persona meccanismi collettivi di tutela dei loro interessi e che sia sempre dato rilievo ai valori richiamati dalla buona fede e dal buon costume.

8. Accesso: chi offre contratti per l’esistenza delle persone non deve compiere nessuna discriminazione personale o sociale. Ciò vale sia nel momento della predisposizione, sia in quello della pubblicità, sia nella conclusione, inclusa la eventuale definizione della categoria di destinatari. La rilevanza che hanno i contratti per l’esistenza della persona, avendo essi ad oggetto il soddisfacimento di bisogni primari della persona quali l’abitazione, il lavoro e la partecipazione alla vita economica, esige il riconoscimento di un diritto umano all’accesso mediante il contratto a tali beni e servizi.

9. Corrispettivo: la prestazione e la controprestazione relative al contratto di durata per l’esistenza della persona non possono risultare manifestamente sproporzionate tra loro .Il corrispettivo deve essere determinato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ed in modo tale che esso sia sostenibile ed adeguato ai costi.

10. Adeguamento e inesigibilità: può essere chiesto l’adeguamento del contratto se le circostanze sociali ed economiche che oggettivamente rappresentano il sostrato del contratto per l’esistenza della persona si sono notevolmente modificate dopo la conclusione del contratto stesso oppure se le circostanze che hanno costituito i presupposti fondamentali del contratto si rivelano diverse da quelle considerate dalle parti tanto da far ritenere ragionevolmente che le parti o non avrebbero concluso il contratto o l’avrebbero concluso a condizioni significativamente diverse. La richiesta può aver luogo se, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della distribuzione contrattuale e legale del rischio, nonché dello scopo cooperativo del contratto e di eventuali obblighi fondamentali della persona, non si può esigere che una delle parti rimanga vincolata al contratto col contenuto immutato. Devono essere prioritariamente applicate eventuali regolamentazioni collettive.

11. Recesso: il recesso da un contratto per l’esistenza della persona subito dai consumatori o dai lavoratori dipendenti deve essere trasparente, controllabile socialmente accettabile. Esso deve rappresentare l’extrema ratio. Il recesso deve, inoltre, indicare i motivi reali ed adeguati,nonché evitare sempre discriminazioni. L’atto di recesso deve essere giustificato solo da ragioni attinenti, rispettivamente, alle condizioni fisiche del debitore, al suo comportamento oppure ad un eccesso di costo economico della cooperazione creditoria. Se il recesso dipende da motivi economici devono essere privilegiati meccanismi collettivi di conciliazione. Il debitore ed i suoi rappresentanti devono essere previamente sentiti. Deve essere prevista la facoltà, ed il tempo necessario per esercitarla, di avanzare proposte per evitare il recesso o mitigarne le conseguenze. Quando il recesso è nell’interesse della parte che ha predisposto il contratto e ha organizzato il servizio il suo esercizio fa sempre sorgere obblighi di protezione della controparte.

12. Comunicazione: il dialogo e il confronto tra le parti contrattuali deve essere improntato, già a partire dall’inizio delle trattative precontrattuali, nel corso del rapporto contrattuale e fino alla cessazione degli effetti del contratto per l’esistenza della persona, al modello di una comunicazione paritaria, orientata in modo cooperativo alla realizzazione degli scopi contrattuali. Tale comunicazione dev’essere condotta in modo personale e diretto tra le parti.. Prima del compimento di qualsiasi atto unilaterale attinente al contratto ( adeguamento, recesso etc.) deve essere sentita la controparte con modalità che rispettino i canoni enunciati, e in ogni caso il principio di tutela dell’affidamento reciproco.

13. Informazione e trasparenza: durante le trattative precontrattuali, lo svolgimento del contratto, così come nel periodo successivo alla cessazione, la parte che predispone e organizza il contratto deve prestare costantemente informazione in modo veritiero, esauriente, puntuale, comprensibile e attento ai bisogni della controparte.

14. Garanzia del minimo vitale: se il contratto per l’esistenza della persona procura con regolarità delle somme di danaro (che ad esempio possono formare un reddito o una rendita), o le rende disponibili in un determinato tempo e luogo, oppure fa riferimento a prelievi da tali somme per effettuare dei pagamenti, deve essere preservato il reddito minimo vitale escludendo obblighi di pagamento periodico, pignoramenti, forme di prescrizione e compensazione che intacchino tale minimo vitale.

15. Esclusione sociale: nella strutturazione individuale e collettiva dei contratti per l’esistenza della persona devono trovare adeguata considerazione, in rapporto alle loro cause socio-economiche, i rischi di disoccupazione, di mancanza di alloggio e di sovra-indebitamento. La relativa disciplina deve essere integrata da quella di diritto pubblico.

16. Trattamento confidenziale dei dati: i dati personali acquisiti in occasione del contratto per l’esistenza della persona , così come le valutazioni inerenti a tali dati devono essere trattati in modo riservato e possono essere utilizzati solo per l’esecuzione del contratto.

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